COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 22/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PALAZZUOLO avverso squalifica per 6 giornate calc.CALAMINI GIANLUCA delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 34 dell’8.3.2006 gara PALAZZUOLO – BORGO TULIERO del 4.3.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°35 del 22/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PALAZZUOLO
avverso squalifica per 6 giornate calc.CALAMINI GIANLUCA
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 34 dell’8.3.2006
gara PALAZZUOLO – BORGO TULIERO del 4.3.2006
L’A.S.PALAZZUOLO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo in evidenza che “il calc.CALAMINI, nelle fasi successive ad una rete subita, raccoglieva il pallone dalla porta e lo rinviava verso il centrocampo per accelerare la ripresa del gioco. Compiendo questo gesto, il giocatore colpiva, disgraziatamente e senza nessuna volontà, il direttore di gara che si stava dirigendo verso la metà campo. Questi, interpretando il gesto come volontario e provocatorio, espelleva dal campo il giocatore” che “non si è abbandonato a nessun gesto di violenza nei confronti del direttore di gara ed è uscito dal campo accennando una minima protesta”. Chiede la riforma del giudizio di primo grado.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando in toto il referto originario, ha precisato che, dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, il calc.CALAMINI protestava vivacemente nei di lui confronti e, dopo la realizzazione della rete, raccolto il pallone, da una distanza di circa 5 metri, lo calciava con forza verso il direttore di gara, raggiungendolo alla schiena,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 6 giornate del calc.CALAMINI GIANLUCA.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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