COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 22/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO FORENSE RECLAMO PROPOSTO DA BOLOGNA JUS avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 11 del 6.3.2006 gara BOLOGNA JUS – ROMA ATLEX del 25.2.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 22/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO FORENSE RECLAMO PROPOSTO DA BOLOGNA JUS avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 11 del 6.3.2006 gara BOLOGNA JUS – ROMA ATLEX del 25.2.2005 Il BOLOGNA JUS ricorre avverso il provvedimento riportato in epigrafe, comminato per la partecipazione alla gara sopra indicata del calc.CIPRIANI MATTEO, facendo presente che essendo stato il predetto giocatore espulso nella gara Bologna – Latina del 4.2.2006 ed avendo il C.U. n. 8 del 13.2.2006 sancito la squalifica del nominato per 2 giornate, il calc. CIPRIANI non è stato fatto giocare nelle gare Roma Pace – Bologna dell’11.2.2006 e Bologna – Roma Lex del 18.2.2006. Ritenendo con ciò di avere soddisfatto alle norme regolamentari del Torneo e del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. cui il Regolamento del Torneo rinvia per quanto in esso non ricompresso, chiede la riforma del provvedimento impugnato con la omologazione del risultato conseguito sul campo. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - dato atto che non esiste dubbio alcuno che il calc.CIPRIANI MATTEO sia stato schierato in campo, nelle file del BOLOGNA JUS, nella gara BOLOGNA JUS – ROMA ATLES del 25.2.2006; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 8 del 13.2.2006, fra i giocatori espulsi, il calc.CIPRIANI MATTEO risulta squalificato per 2 giornate; - verificato che il calc.CIPRIANI MATTEO non ha preso parte alle gare Roma Pace – Bologna Jus dell’11.2.2006 e Bologna Jus – Roma Lex del 18.2.2006; - valutato pertanto che il calc.CIPRIANI MATTEO avesse pieno titolo per prendere parte alla gara BOLOGNA JUS – ROMA ATLES del 25.2.2006; - considerato peraltro che il combinato disposto dell’art. 29 del Regolamento del Torneo e degli artt. 23 comma 8 e 42 comma 3 del C.G.S., sottraggono la materia relativa alla partecipazione di tesserati che abbiano preso parte alle gare alle competenze del Giudice Sportivo; - visto l’art. 32 comma 3 del C.G.S., d e l i b e r a - di annullare la delibera impugnata, confermando il risultato acquisito sul campo : BOLOGNA JUS 3 – ROMA ALTEX 1. Dispone per la restituzione della tassa versata in € 260.
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