COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D.G.S. CHIAVRIS (Campionato Seconda Categoria Gir. B) in merito all’inflizione della ammenda di € 250,00 e dell’obbligo di risarcimento del danno causato all’Arbitro (in C.U. n° 31 del 04.12.2008).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D.G.S. CHIAVRIS (Campionato Seconda Categoria Gir. B) in merito all’inflizione della ammenda di € 250,00 e dell’obbligo di risarcimento del danno causato all’Arbitro (in C.U. n° 31 del 04.12.2008). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 31 dd 04.12.2008 il G.S.T., esaminati il rapporto ed il supplemento di rapporto relativi all’incontro CHIAVRIS – S. GOTTARDO disputatosi il 29.11.08 e sentito per le vie brevi il Direttore di gara, infliggeva alla A.S.D.G.S. CHIAVRIS l’ammenda di € 250,00- “… per le… responsabilità… contemplate dall’art. 4 punto 4 del CGS ” e poneva a carico della stessa “ il risarcimento del danno causato agli indumenti dell’arbitro” il quale “dopo la fine dell’incontro, rientrato negli spogliatoi, trovava i propri indumenti (jeans di marca e maglia di marca) gettati nel water del proprio spogliatoio e quindi bagnati” senza poter individuare il responsabile del fatto nonostante gli accertamenti compiuti con i dirigenti ed i capitani delle due squadre. Con reclamo tempestivamente proposto la A.S.D.G.S. CHIAVRIS, ritenendolo “sproporzionato ed eccessivamente penalizzante” chiedeva il riesame dell’anzidetto provvedimento del G.S.T. evidenziando la negligenza dell’Arbitro per non aver egli utilizzato la chiave della porta del suo spogliatoio, pur “inserita nella serratura della porta stessa” e per non essersi attivato per tutelare i suoi effetti personali assicurandosi che fossero “posti sotto chiave”, né chiesto che fossero “conservati dal dirigente addetto alla sua persona”. Esaminati gli atti e sentito il Presidente della società reclamante, la cui audizione inizialmente fissata per la riunione del 30.12.08 è stata rinviata al 13.01.2009 per consentire l’acquisizione del supplemento di rapporto che non risultava allegato al fascicolo d’ufficio, la C.D.T. - FVG osserva quanto segue: - Ritiene questa Commissione che in occasione degli eventi sportivi, tra la Società ospitante (proprietaria, o comunque titolare della disponibilità dell’impianto sportivo presso cui la gara si svolge) ed i partecipanti alle competizioni che fruiscono delle “sue” strutture destinate a spogliatoi (tra i quali anche gli arbitri) si radichi, relativamente alle cose che costoro portano con sé e che lasciano negli spogliatoi durante gli incontri, un rapporto giuridico di deposito inquadrabile nella fattispecie prevista dagli artt. 1783-1786 codice civile, riguardanti le cose depositate negli stabilimenti di pubblici spettacoli e nei locali assimilati agli alberghi. - L’applicabilità dell’art. 1786 c.c. comporta a carico della società ospitante, per l’espresso richiamo che detta disposizione fa delle regole sul deposito alberghiero, l’assunzione di un obbligo di custodia relativamente alle cose che il “cliente” reca con sé, con la precisazione che per tale deve intendersi, come suggerisce la giurisprudenza più accreditata, non solo il soggetto che abbia formalmente concluso il contratto con il gestore della struttura, ma anche l’ospite o l’invitato che di essa benefici (nel caso in esame l’arbitro ed i calciatori). In forza di tale obbligo – che dà vita ad una “presunzione” di responsabilità dalla quale è possibile liberarsi solo fornendo la prova dell’esistenza di un caso fortuito (art. 2051 c.c.) – la società reclamante era dunque tenuta ad adottare, in ogni caso, tutte le opportune cautele volte a prevenire ed evitare, durante lo svolgimento della gara, che gli effetti personali lasciati dall’Arbitro all’interno dello spogliatoio a lui riservato, potessero subire un danneggiamento; fatto questo della cui valenza oltraggiosa non occorre dissertare, pacifico essendo, per le modalità dell’episodio descritte dal Direttore di Gara, che trattasi di comportamento gravemente lesivo della sua autorità e del suo prestigio ai sensi dell’art. 65/1 NOIF. - Ciò detto, l’A.S.D.G.S. CHIAVRIS è responsabile del fatto, perché non è riuscita a vincere la presunzione fornendo la dimostrazione del caso fortuito. Nondimeno, ai fini della valutazione del grado di responsabilità ad essa attribuibile e dell’applicazione della sanzione, è necessario considerare che l’istituto civilistico richiamato suppone l’onerosità della prestazione (l’albergatore riceve una rimunerazione dal cliente; la Società senz’altro no), non solo ma è anche necessario considerare che l’Arbitro, con la sua condotta criticata dalla reclamante, ha concorso a cagionare il fatto. - Infatti, il Direttore di Gara, non chiudendo a chiave la stanza a lui riservata, come avrebbe potuto prudentemente fare, e lasciando la chiave inserita nella serratura, avrebbe almeno potuto curarsi di segnalare al Dirigente della squadra ospitante, incaricato di prestargli assistenza, di provvedere alla chiusura dello spogliatoio; come ha agito, ha invece favorito il verificarsi dell’evento dannoso. - Alla luce delle suesposte considerazioni e del contributo causale dato dal Direttore di Gara alla verificazione del fatto dannoso, pur confermata la responsabilità della Società ospitante, va conseguentemente ridotta l’ammenda irrogata dal G.S.T., mentre per quanto riguarda l’entità del risarcimento del danno, posto in primo grado a carico dell’A.S.D.G.S. CHIAVRIS senza alcuna determinazione, la C.D.T. ritiene di dover equamente quantificare lo stesso, in difetto di apposita documentazione, in € 10,00- in ragione del concorso di colpa addebitabile al danneggiato e delle spese necessarie per provvedere alla pulizia degli indumenti che, come si desume dal supplemento di rapporto in atti, erano macchiati e bagnati ma non deteriorati né rovinati, tant’è che sono stati utilizzati. - Un discorso a parte ritiene la Commissione di dover fare circa la posizione della società S.GOTTARDO la quale, per quanto riferito dal Presidente dell’A.S.D.G.S. CHIAVRIS in sede di audizione (v. verbale 15.01.09), potrebbe, anche alla luce dell’andamento della gara, non essere immune da responsabilità rispetto a quanto accaduto. - Al riguardo si rileva che il Presidente della società reclamante ha chiesto di verbalizzare alcune affermazioni che potranno tornare utili alla Procura Federale in sede inquirente per ricercare il diretto responsabile del fatto denunciato dall’Arbitro. Tale indagine non verrà in nessun modo contaminata dalla accertata responsabilità dell’A.S.D.G.S. CHIAVRIS, perché la condotta che sarà addebitata non verterà più sulla colposa omessa vigilanza, ma sul doloso danneggiamento. Considerato che la salvaguardia dell’autorità e del prestigio degli ufficiali di gara prevista dall’art. 65 1° c. prima parte NOIF rappresenta un obbligo di tutte le società indistintamente e senza graduazioni di responsabilità, diversamente da quanto stabilito per la “protezione” degli Ufficiali di gara (da intendersi come tutela della loro incolumità fisica) che ai sensi della seconda parte della richiamata disposizione normativa compete “principalmente” alla società ospitante; atteso altresì che le persone fisiche soggette all’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, questa C.D.T. ritiene opportuno trasmettere gli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le iniziative di sua competenza. P.Q.M. La C.D.T.- FVG in parziale accoglimento del reclamo, così decide: - riduce l’ammenda inflitta all’A.S.D.G.S. CHIAVRIS ad € 50,00- (cinquanta); - quantifica in € 10,00- il risarcimento a carico dell’A.S.D.G.S. CHIAVRIS per i danni subiti dagli indumenti dell’arbitro; - dispone non addebitarsi la tassa reclamo; - dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le iniziative di sua competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it