COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 9.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MANZIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARZANO ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 2.2.2006 (Gara: VEIANA T.N. – MANZIANA del 29.1.2006 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 9.2.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MANZIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARZANO ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 2.2.2006
(Gara: VEIANA T.N. – MANZIANA del 29.1.2006 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare;
• visto il reclamo in epigrafe;
• esaminati gli atti ufficiali;
• rilevato che il direttore di gara ha puntualmente riferito nel referto che il calciatore MARZANO, dopo essersi tolto la maglia, profferiva ingiurie nei suoi confronti;
• ritenuto che la reclamante deduce che il calciatore MARZANO non ha assolutamente commesso quanto addebitatogli e che l’arbitro non ne avrebbe fatto menzione, a fine gara, con il dirigente accompagnatore;
• considerato che il referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, è assolutamente circostanziato e non si presta a censure di sorta ma la sanzione irrogata può effettivamente essere ricondotta nei termini di cui al dispositivo;
DELIBERA
• di ridurre la squalifica del calciatore MARZANO ALESSANDRO da 3 a 2 giornate di gara;
• La tassa reclamo va restituita.
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