COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 9.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 17.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE MORETTI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 19.1.2006 (Gara: PONTINIA – TECCHIENA del 15.1.2006 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 9.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 17.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE MORETTI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 19.1.2006 (Gara: PONTINIA - TECCHIENA del 15.1.2006 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • ritenuto che la Società reclamante ammette il fatto storico relativamente alle ingiurie e minacce, ma nega che vi siano stati tentativi di aggressione; • considerato che, effettivamente, dalla lettura degli atti, emerge la consumazione del comportamento offensivo e minaccioso ma non di tentativi di aggressione univocamente riferibili al calciatore; • ritenuto che la sanzione irrogata può essere equamente ridotta; DELIBERA • di ridurre la sanzione a carico del calciatore MORETTI STEFANO dal 17.3.2006 al 28.2.2006; • La tassa di reclamo va restituita.
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