COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 9.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMA OTTO T.M. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FRANCULLO MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 26.1.2006 (Gara: ROMA OTTO T.M. – ANTEL VILLA GORDIANI del 22.1.2006 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 9.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMA OTTO T.M. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FRANCULLO MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 26.1.2006 (Gara: ROMA OTTO T.M. – ANTEL VILLA GORDIANI del 22.1.2006 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • rilevato che dalla lettura degli atti emerge che il giocatore FRANCULLO MARCO, al termine della gara, ha posto in essere un comportamento non violento; • ritenuto che la sanzione può essere equamente ridotta; DELIBERA • di ridurre la sanzione a carico del calciatore FRANCULLO MARCO da 3 a 2 giornate effettive; • la tassa reclamo va restituita.
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