COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FESCENNIUM CORCHIANO C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PUCCI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 25 DEL 15.1.2009 (Gara: ERRE ESSE C5 – FESCENNIUM CORCHIANO del 10.1.2009 – Campionato Calcio a 5 Serie D Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FESCENNIUM CORCHIANO C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PUCCI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 25 DEL 15.1.2009 (Gara: ERRE ESSE C5 – FESCENNIUM CORCHIANO del 10.1.2009 – Campionato Calcio a 5 Serie D Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che la sanzione applicata nei confronti del calciatore PUCCI ALESSIO può essere lievemente ridimensionata anche in base a quanto rappresentato dall’Arbitro nel proprio referto; DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società FESCENNIUM CORCHIANO C5 e pertanto riduce la squalifica a carico del calciatore PUCCI ALESSIO da 3 a 2 giornate. La tassa reclamo si restituisce.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it