COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SIMALD CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 26.2.2009 A CARICO DEL CALCIATORE ALLEGRINI EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 40/C5 DEL 15.1.2009 (Gara: VIRTUS ANTICA AURELIA – SIMALD C5 del 10.1.2009 – Campionato C5 C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SIMALD CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 26.2.2009 A CARICO DEL CALCIATORE ALLEGRINI EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 40/C5 DEL 15.1.2009 (Gara: VIRTUS ANTICA AURELIA – SIMALD C5 del 10.1.2009 – Campionato C5 C1) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società SIMALD CALCIO A 5 proponeva ricorso avverso il provvedimento di squalifica fino al 26.2.2009 comminata dal Giudice Sportivo al proprio calciatore EMILIANO ALLEGRINI. Nel proprio ricorso la Società, pur confermando la dinamica dei fatti, chiedeva un ridimensionamento della squalifica in base ad una difficile situazione psicologica del calciatore e ad un suo immediato ravvedimento. Alla luce di quanto esaminato, questa Commissione Disciplinare ritiene di poter ridurre lievemente la squalifica inflitta al calciatore ALLEGRINI tenuto conto del successivo ravvedimento dello stesso. Tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso della società SIMALD CALCIO A 5 e per l’effetto riduce la squalifica al calciatore ALLEGRIMI EMILIANO al 19.2.2009. La tassa reclamo va restituita.
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