COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 82 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LITTORIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BORSATO FRANCESCO, FINO AL 29.5.2009 A CARICO DEL CALCIATORE ALICINO DANIELE E DELL’AMMENDA € 100 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 12.3.2009 (Gara: TUFELLO – LITTORIA del 8.3.2009 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 82 del 19/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LITTORIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BORSATO FRANCESCO, FINO AL 29.5.2009 A CARICO DEL CALCIATORE ALICINO DANIELE E DELL’AMMENDA € 100 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 12.3.2009
(Gara: TUFELLO – LITTORIA del 8.3.2009 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
ascoltata, come da richiesta la Società interessata;
considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente possono ritenersi parzialmente assumibili, sia per quanto concerne il calciatore BORSATO FRANCESCO, al quale non può in effetti attribuirsi alcun concreto atteggiamento aggressivo nei confronti di un tifoso avversario, sia per quanto riguarda il sostenitore della Società LITTORIA che assumeva soltanto un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro. Quanto invece al calciatore ALICINO DANIELE, responsabile di ingiurie all’arbitro e di due violente spinte sul suo petto che gli facevano perdere l’equilibrio, si ritiene del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore BORSATO FRANCESCO da 3 gare a 1 gara effettiva e l’ammenda a carico della Società da € 100,00 a € 50,00.
Conferma, infine, la squalifica fino al 29.5.2009 a carico del calciatore ALICINO DANIELE.
La tassa reclamo va restituita.
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