COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMA VIII AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI D’ASCENZO DAVIDE, PALAZZO SIMONE, ALIBERTI GIANLUCA, RICCI ANDREA E PIRRAMI GIAMPIERO, E DI INIBIZIONE FINO ALL’8.5.2009 A CARICO DEL DIRIGENTE RICCI ANTONIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 56 DEL 2.4.2009 (Gara: ROMA VIII – SEGNI del 28.3.2009 – Campionato Allievi Provinciali Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMA VIII AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI D’ASCENZO DAVIDE, PALAZZO SIMONE, ALIBERTI GIANLUCA, RICCI ANDREA E PIRRAMI GIAMPIERO, E DI INIBIZIONE FINO ALL’8.5.2009 A CARICO DEL DIRIGENTE RICCI ANTONIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 56 DEL 2.4.2009 (Gara: ROMA VIII – SEGNI del 28.3.2009 – Campionato Allievi Provinciali Fascia B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società reclamante; considerato che le sanzioni oggetto del reclamo appaiono ampiamente congrue in rapporto al contenuto del referto arbitrale che rappresenta una dinamica dei fatti diversa da quella posta in rilievo dalla ricorrente, la quale, peraltro, ammette la responsabilità dei propri tesserati; tanto premesso, non essendo assumibili le istanze della Società ROMA VIII che sostanzialmente chiede una revisione delle sanzioni e tenuto anche conto delle conseguenze fisiche subite da alcuni tesserati della Società SEGNI, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società ROMA VIII e, per l’effetto, di confermare le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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