COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POGGIO NATIVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.06.09 A CARICO DEL CALCIATORE GALLO SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 DEL 02.04.09 (Gara A.S.D. ATLETICO VESCOVIO – A.S.D. POGGIO NATIVO DEL 29.03.09 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POGGIO NATIVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.06.09 A CARICO DEL CALCIATORE GALLO SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 DEL 02.04.09 (Gara A.S.D. ATLETICO VESCOVIO – A.S.D. POGGIO NATIVO DEL 29.03.09 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE) La Commissione Disciplinare; -visto il reclamo in epigrafe; -esaminati gli atti ufficiali; -osserva quanto segue; Al 37’ del secondo tempo il giocatore Gallo Simone, veniva espulso per doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva al direttore di gara e ad un suo assistente reiterate espressioni offensive. Ancora, a fine gara, correva verso l’assistente dell’arbitro e poggiandogli con forza le mani sulle spalle gli provocava forte dolore, poi, di seguito lo spingeva sempre con forza con il torace. La società reclamante pur ammettendo “l’atteggiamento errato dell’atleta” dava un diversa versione attenuando i fatti addebitati al proprio tesserato, escludendo che il giocatore avesse poggiato con forza le mani sulle spalle dell’assistente dell’arbitro, né tanto meno di avervi procurato dolore alcuno. Pertanto la società stante chiedeva la revisione del provvedimento disciplinare. Il ricorso non è degno di accoglimento. La difesa della ricorrente si basa su argomentazioni generiche che peraltro non trovano riscontro negli atti ufficiali di gara e meglio da quanto relazionato chiaramente e dettagliatamente dell’arbitro come dall’assistente del medesimo. Considerato che i rapporti dell’ufficiale di gara costituiscono piena prova (ai sensi dell’art. 35 comma 11 c.g.s.), circa il comportamento dei tesserati nel corso della competizione. DELIBERA Di confermare il provvedimento del 1° giudice che risulta congruo alla reale portata degli eventi, e quindi la squalifica al 30/06/2009 del giocatore Gallo Simone, come meglio riportato nel C.U. n. 86 del 2.04.09 del Comitato Regionale Lazio alla pag. 86/12. La tassa reclamo versata va incamerata.
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