COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 94 del 24/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL DIRIGENTE CLEMENTE LONGO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 4 E 5 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ STILE CASA CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 94 del 24/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL DIRIGENTE CLEMENTE LONGO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 4 E 5 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ STILE CASA CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S. Il Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 10.2.2009 ha disposto il deferimento dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale del Sig. CLEMENTE LONGO, Dirigente della Società STILE CASA CALCIO per violazione dell’art. 5 comma 4 e 5 C.G.S., e della Società STILE CASA CALCIO ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. L’incaricato della Procura Federale, dopo aver letto le affermazioni rilasciate telefonicamente all’operatore di PRONTO AIA CRA LAZIO dal Dirigente CLEMENTE LONGO e rese nel corso dell’audizione che contengono giudizi ritenuti lesivi della reputazione degli Organi Federali, ha accertato che la condotta sopra descritta integra gli estremi della violazione delle norme di cui agli articoli del C.G.S. indicati in premessa. Il sig. Longo in occasione della telefonata al Pronto AIA per protestare contro il tardivo arrivo dell’arbitro in occasione dell’incontro tra le squadre dei BENI CULTURALI e la GALLICANO STILE CASA – conclusosi con la vittoria di quest’ultima, ha ribadito di non essere pentito di quanto detto per telefono, confermando la sussistenza di presunte ( e non provate) congiure contro la sua squadra ed una asserita “connivenza” tra il Comitato Regionale Lazio ed il Presidente della Sezione degli Arbitri Roma 2, tutto ciò al fine di far vincere il Campionato alla squadra del TORRE GAIA, anchorchè il Campionato in questione sia stato invece vinto proprio dalla GALLICANO STILE CASA. Il Rappresentante della Procura concludeva con l’affermazione di responsabilità per tutti i deferiti chiedendo l’inibizione per mesi 3 per il Dirigente CLEMENTE LONGO e l’ammenda di € 1.000 per la Società A.S.D. STILE CASA. Rileva la Commissione Disciplinare Territoriale che non ha nulla da obiettare e concorda pienamente con la richiesta delle sanzioni avanzate dalla procura federale per i soggetti deferiti. Detto ciò DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, comminando l’inibizione di mesi 3 a carico del Dirigente CLEMENTE LONGO e l’ammenda di € 1.000 alla Società STILE CASA CALCIO. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della Comunicazione. Si comunichi agli interessati.
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