COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 57 – Reclamo dell’A.S. Andora avverso decisioni assunte dal G.S. in merito alla gara Bardineto-Andora del 3.2.2002 – Campionato 2° categoria C.U. n. 24 del 7.2.2002 C.P. Imperia

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 57 - Reclamo dell'A.S. Andora avverso decisioni assunte dal G.S. in merito alla gara Bardineto-Andora del 3.2.2002 - Campionato 2° categoria C.U. n. 24 del 7.2.2002 C.P. Imperia Con reclamo spedito l’11.2.2002 l’A.S. Andora si è rivolta alla Commissione Disciplinare chiedendo che fosse fatta luce sull’aggressione subita dal proprio tesserato Baglio Salvatore negli spogliatoi del campo sportivo di Bardineto, durante lo svolgimento della gara in epigrafe. Sostiene la reclamante che l’episodio, non visto e quindi non riportato dall’arbitro, avvenne ad opera di due calciatori della società ospitante elencati nella distinta di gara, che indica nel n. 3 e n. 6 corrispondenti ai nominativi di Baccino Massimo e Reggio Danilo, per i quali richiede l’assunzione d’adeguati provvedimenti disciplinari. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo è inammissibile per carenza di legittimazione attiva nelle richieste dell’A.S. Andora (art. 29 comma 1 CGS). Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Andora e da mandato alla Segreteria del Comitato Regionale Liguria di inviare gli atti all’Ufficio Indagini per gli accertamenti del caso e la susseguente trasmissione alla Procura Federale per le eventuali decisioni di competenza. La tassa reclamo, addebitata in conto, deve essere incamerata.
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