COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 48 – Reclamo A.C. Riese Old & Boys avverso le decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara A Ciassetta – Riese del 27-1-2002 campionato seconda categoria. C.U. n. 26 del 31.1.2002 C.P. Chiavari
COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 33 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 48 - Reclamo A.C. Riese Old & Boys avverso le decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara A Ciassetta – Riese del 27-1-2002 campionato seconda categoria.
C.U. n. 26 del 31.1.2002 C.P. Chiavari
In merito alla gara A Ciassetta – Riese disputata il 27.1.2002 per il Campionato di Seconda Categoria, il G.S. infliggeva all’A.C. Riese Old & Boys la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara col punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 150,00 e squalificava i calciatori Salone Massimo fino al 31.12.2003, Botti Claudio fino al 30.6.2002, D’Amico Giuseppe, Castagneto Maurizio e Cereghino Matteo fino al 31.3.2002, ponendo a carico della società le spese sostenute dall’arbitro a seguito dell’aggressione subita.
Le suddette sanzioni sono state appellate dall’A.C. Riese Old & Boys con reclamo di rito, rafforzato verbalmente dal rappresentante della società in sede di discussione.
Nei gravami la Società sostiene:
l’incongruenza del referto arbitrale nella sequenza cronologica dell’espulsione del calciatore Botti, in quella non formalizzata dei calciatori D’Amico, Castagneto e Cereghino ed in quella successiva del calciatore Salone Massimo;
l’estraneità dei calciatori D’Amico e Cereghino ai fatti contestati;
e chiede:
1. l’annullamento delle sanzioni a carico dei giocatori D’Amico e Cereghino perché estranei ai fatti;
2. La ripetizione dell’incontro in quanto esistevano le condizioni per portare a termine la gara, essendo la squadra nel numero legale di calciatori e non sussistendo pericolo per l’incolumità dell’arbitro;
3. di ridurre la squalifica dei calciatore Botti Claudio e Salone Massimo in quanto esagerate;
4. di annullare l’ammenda in quanto il dirigente responsabile si prodigava a riportare la calma in campo e fuori;
5. di non partecipare alle spese sostenute dall’arbitro, in quanto questi nulla segnalava al dirigente all’atto della restituzione dei documenti di gioco.
Ritiene la Commissione Disciplinare che le conclusioni a cui è giunto il primo giudice in merito alla punizione sportiva a carico del sodalizio reclamante siano esenti da censura. Riferisce l’arbitro che al 22’ del s.t. aveva espulso il n. 10 dell’A.C. Riese Old & Boys Botti Claudio, reo di aver sferrato un pugno alla spalla del capitano della squadra avversaria; che alla formalizzazione del provvedimento il Botti lo aggrediva strattonandolo, procurandogli la rottura del cronometro e facendogli volare per terra il fischietto ed i cartellini che teneva in mano; che nei minuti successivi veniva attorniato dai calciatori dell’A.C. Riese Old & Boys che simultaneamente lo strattonavano e lo spingevano insultandolo pesantemente; che mentre si trovava circondato dalla maggior parte dei calciatori della stessa società veniva spinto con forza dal n. 9 della Soc. Riese Salone Massimo facendogli perdere l’equilibrio; che il Botti, dopo la formalizzazione del provvedimento aggrediva un avversario spingendolo verso la rete di recinzione del terreno di gioco attorniato da un gruppetto di calciatori di entrambi le squadre; che avvicinatosi al gruppetto aveva ricevuto da tergo un calcione da parte di un calciatore dell’A.C. Riese Old & Boys non identificato che non gli aveva procurato danno fisico; che a questo punto il calciatore Salone Massimo continuava a spintonarlo fino a portargli una mano alla gola che gli aveva tolto il fiato per alcuni secondi; che dopo quest’ultimo gesto giunti al 27’ del 2’ t. decideva di porre fine anticipatamente alla gara, per salvaguardare la sua sicurezza e quella dei giocatori in campo. Il tutto è stato confermato dall’arbitro in sede istruttoria che ha ulteriormente precisato di non aver potuto formalizzare il provvedimento di espulsione dei calciatori D’Amico, Castagneto e Cereghino perché i cartellini gli erano caduti per terra durante lo scontro, dimenticandosi di riferirlo sul rapporto, ma dandone comunicazione al giudice sportivo con un apposito supplemento.
Pare a questo giudicante che le doglianze della reclamante in merito siano infondate, non rilevando nel referto quelle incongruenze temporali lamentate. Di certo c’è che l’arbitro, nell’arco di tempo intercorso tra il 22’ e il 27 del 2° t. in cui il gioco rimase sospeso, fu sottoposto ad azioni intimidatorie e violente da parte dei calciatori della A.C. Riese Old & Boys nelle quali fu circondato, spintonato, ingiuriato e colpito con un calcione e stretto alla gola. Giustificata fu dunque la decisione di porre fine anticipata alla gara, al di là della mancata formalizzazione dell’espulsione dei tre calciatori dell’A.C. Riese Old & Boys. Resta comunque evidente, al di là delle sacrosante motivazioni addotte dall’arbitro in merito alla decisione di concludere la gara al 27’ del 2°t., che con l’espulsione del calciatore Salone Massimo, l’A.C. Riese Old & Boys era rimasta con soli sei calciatori in campo, e l’incontro non avrebbe potuto essere ripreso per la mancanza del numero minimo.
Quanto alle sanzioni inflitte ai calciatori queste appaiono eque ed appropriate e vanno tutte confermate così come va confermata l’ammenda nella misura inflitta dal primo giudice.
Quanto all’obbligo di risarcimento dei danni subiti dall’arbitro, non si tratta di sanzione appellabile: quantificato il danno e riconosciutone l’importo da parte del Comitato, la misura del risarcimento potrà eventualmente essere impugnata presso l’apposita Comissione all’uopo istituita.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Riese Old & Boys e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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