COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 56 – Reclamo U.S. San Biagio avverso l’inibizione dei dirigenti Fassola Ottavio fino al 28.2.2005 e Martini Ruggero fino al 10.4.2002. Gara San Biagio-San Filippo Neri del 3.2.2002 Campionato di 2° cat. C.U. n. 24 del 7.2.2002
COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 33 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 56 - Reclamo U.S. San Biagio avverso l'inibizione dei dirigenti Fassola Ottavio fino al 28.2.2005 e Martini Ruggero fino al 10.4.2002. Gara San Biagio-San Filippo Neri del 3.2.2002 Campionato di 2° cat.
C.U. n. 24 del 7.2.2002
Con la seguente declaratoria apparsa sul C.U. in epigrafe il Giudice Sportivo inibiva i dirigenti dell’U.S. San Biagio, Fassola Ottavio, fino al 28.2.2005 e Martini Ruggero fino al 10.4.2002:
Fassola Ottavio:
“Allontanato per comportamento gravemente irriguardoso e offensivo nei confronti dell’Arbitro, reiterava tale comportamento dall’esterno del terreno di gioco, per la restante durata della gara.
Al termine della stessa rientrava sul terreno di gioco, avvicinandosi all’Arbitro, ponendoglisi di fronte lo offendeva e lo minacciava. Indi, colpiva lo stesso con forza con il dito premendo sul petto sputandogli addosso attingendolo per due volte al viso.
Mentre l’Arbitro riusciva ad entrare nello spogliatoio cercava di colpirlo con un pugno non riuscendovi Perché impedito da altri dirigenti; successivamente riusciva a colpirlo alla spalla sinistra.”
Martini Ruggero:
“In qualità di dirigente addetto all’Arbitro, al termine della gara, impediva l’ingresso nello spogliatoio allo stesso offendendolo ripetutamente.
Avverso i provvedimenti propone rituale reclamo l’U.S. San Biagio, sul quale contesta categoricamente e “con assoluta sincerità” il resoconto arbitrale, affermando che tutto quanto riferito sul rapporto di gara è “invenzione” del direttore di gara; in particolare sottolinea che il dirigente Fassola Ottavio può aver aggredito verbalmente con risolutezza l’arbitro senza colpirlo né con sputi né con cazzotti. Conclude con la richiesta di una giusta sentenza.”
Preliminarmente la Commissione rileva come la disponibilità manifestata dalla reclamante ad un’eventuale partecipazione in sede di discussione del reclamo, non può essere presa in considerazione, non trattandosi di formale e rituale richiesta d’audizione esplicitamente formulata secondo il dettato delle Carte Federali. Quanto al richiesto confronto col direttore di gara, questo è esplicitamente vietato dall’art. 30 comma 4 CGS.
Nel merito il reclamo non può trovare accoglimento.
Quanto affermato dal sodalizio reclamante, di segno completamente opposto a quanto riferito dall’arbitro sul resoconto di gara, pienamente confermato dallo stesso sul supplemento rilasciato alla Commissione in sede d’audizione, non può trovare ingresso nel giudizio sportivo che, per regolamento, si svolge “esclusivamente” sulla base degli atti ufficiali: questi, quando sono redatti in forma chiara ed univoca come nel caso in esame, rivestono fonte di prova assoluta che non può mai essere superata da dichiarazioni di parte.
Quanto alla misura delle sanzioni queste vanno confermate apparendo entrambe eque ed appropriate alle infrazioni commesse, in specie quella inflitta al dirigente Fassola Ottavio reo di aver commesso atti violenti nei confronti dell’arbitro colpendolo altresì con due sputi al volto.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. San Biagio e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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