COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 71 – Reclamo U.S. Fiumaretta 1966 avverso le squalifiche dei calciatori Giannini Nicola e Cuffini Marco fino al 30.11.2002 – Gara Fiumaretta-Bradia Azzurri del 24.2.2002 Campionato 2° categoria C.U. n. 31 del 28.2.2002 C.P. La Spezia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 71 - Reclamo U.S. Fiumaretta 1966 avverso le squalifiche dei calciatori Giannini Nicola e Cuffini Marco fino al 30.11.2002 - Gara Fiumaretta-Bradia Azzurri del 24.2.2002 Campionato 2° categoria C.U. n. 31 del 28.2.2002 C.P. La Spezia. Il G.S. in base al referto della gara Fiumaretta-Bradia Azzurri disputata ad Ameglia (SP) il 24.2.2002, squalificava fino al 30.11.2002 i calciatori Giannini Nicola e Cuffini Marco, tesserati entrambi per l’U.S. Fiumaretta. Ai provvedimenti si è opposta con rituale reclamo l’U.S. Fiumaretta chiedendo la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati, con le seguenti motivazioni: Giannini Nicola: riconosce quanto il d.g. riferisce in merito all’espulsione ma nega che il calciatore possa averlo insultato quando ormai si trovava nei pressi dello spogliatoio. Afferma che gli insulti erano opera d’altra persona, e che nel frangente l’arbitro si era reso colpevole di un gesto provocatorio nei confronti del Giannini innescandone la reazione. Cuffini Marco: afferma che in occasione della concessione di un calcio di rigore contro la propria squadra, il calciatore era corso verso l’arbitro per protestare mentre questi si trovava già accerchiato da un nutrito numero di giocatori di entrambe le squadre. Era espulso ed alla notifica del provvedimento era cascato a terra privo di sensi e quindi trasportato fuori del terreno di gioco col soccorso della pubblica assistenza. In pratica la reclamante, per il Giannini non nega i fatti ma chiede che la sanzione tenga conto del gesto dell’arbitro e per il Cuffini che si tenga conto del fatto che il calciatore, perché privo di sensi, non aveva potuto mettere in atto il tentativo d’aggressione all’arbitro riferito negli atti. Premesso che l’esauriente declaratoria dei primo giudice riportata sul C.U. in epigrafe indicato, rispecchia perfettamente il riassunto dei fatti riferiti sul rapporto, ed a quella questo giudicante rinvia, devesi rilevare come la versione riferita dal sodalizio reclamante sia stata smentita dalla piena conferma del referto da parte dell’arbitro, ascoltato in giudizio. In particolare il direttore di gara ha affermato di aver riconosciuto il Giannini che, nei pressi dello spogliatoio ed ancora rivestito dagli indumenti di gioco, lo aveva apostrofato ed ha escluso che il Cuffini sia cascato a terra privo di sensi al momento dell’espulsione, giacché si era allontanato dal campo con le proprie gambe rivolgendogli insulti. Ha altresì escluso di aver insultato giocatori o dirigenti con parole e gesti. Ciò affermato e respinte le contrarie eccezioni dell’U.S. Fiumaretta per il noto principio della prevalenza, nel giudizio sportivo, degli atti ufficiali sulle dichiarazioni di parte, esaminate le sanzioni sotto il profilo equitativo, osservato che la lunga squalifica inflitta ai due giocatori è essenzialmente determinata dalle spinte date all’arbitro da parte di entrambi, spinte che per quanto di una certa intensità non ebbero a causargli danni fisici, la Commissione Disciplinare decide di attenuarle, riducendole entrambe dal 30 Novembre 2002 al 31 Ottobre 2002. In tal senso delibera accogliendo il reclamo dell’U.S. Fiumaretta e dispone la restituzione della tassa addebitata in conto.
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