COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Terza Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/12/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 17 – Reclamo U.S. Albianese avverso la squalifica del calciatore Ratti Emiliano per quattro giornate ed avverso l’ammenda di Lit. 100.000. Gara Riccò-Albianese del 17.11.2001 Camp. 3° categoria. C.U. n. 18 del 22.11.2001 Comitato Provinciale di La Spezia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Terza Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/12/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 17 - Reclamo U.S. Albianese avverso la squalifica del calciatore Ratti Emiliano per quattro giornate ed avverso l’ammenda di Lit. 100.000. Gara Riccò-Albianese del 17.11.2001 Camp. 3° categoria. C.U. n. 18 del 22.11.2001 Comitato Provinciale di La Spezia. Con la motivazione “espulso per proteste nei confronti dell’arbitro, lo urtava violentemente col petto, facendolo indietreggiare e profferendo frasi offensive”, il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Ratti Emiliano della U.S. Albianese Calcio per quattro giornate ed infliggeva alla società l’ammenda di Lit. 100.000 per frasi offensive provenienti, a fine gara, dallo spogliatoio della società. Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati dalla U.S. Albianese che li ritiene eccessivi. Per quanto concerne il Ratti essa sostiene che il calciatore aveva scontrato accidentalmente l’arbitro a seguito di “giustificate proteste” poste in essere a seguito di un fallo non visto e chiede “ai sensi delle norme federali vigenti” un confronto col direttore di gara. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo non può trovare accoglimento. Respinta la richiesta di confronto con l’arbitro per il divieto previsto dall’art. 30 comma 4 CGS, quanto dedotto dalla reclamante non trova riscontro sugli atti ufficiali, che, quanto redatti in forma chiara ed univoca come nel caso in esame, costituiscono fonte di prova assoluta che non può, per regolamento, essere superata da affermazioni di parte. Quanto all’asserto difensivo della società ricorrente, più sopra riportato, devesi ricordare che le proteste verso l’operato dell’arbitro non sono mai giustificate, tanto meno se poste in essere da un calciatore che nell’occasione non rivestiva neppure la qualifica di capitano. La declaratoria del primo giudice rispecchia pienamente il referto arbitrale e le sanzioni, appropriate alle infrazioni commesse, vanno confermate. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Albianese Calcio e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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