COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Terza Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 31/01/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 37 – Reclamo Voltri ’87 FBC avverso la squalifica del calciatore Dussoni Daniele fino al 25.2.2002. Gara Abb Liberi Sestresi – Voltri ’87 del 22.12.2001 – Camp. 3° categoria C.U. n. 22 dell’8.1.2002 C.P. Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Terza Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 31/01/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 37 - Reclamo Voltri '87 FBC avverso la squalifica del calciatore Dussoni Daniele fino al 25.2.2002. Gara Abb Liberi Sestresi - Voltri '87 del 22.12.2001 - Camp. 3° categoria C.U. n. 22 dell'8.1.2002 C.P. Genova Avverso la squalifica fino al 25.2.2002 inflitta al calciatore Dussoni Daniele, propone rituale reclamo la società Voltri FBC, chiedendo la riduzione della sanzione ritenuta eccessiva, perché il proprio tesserato, al momento del fatto, era attorniato da alcuni compagni che lo spingevano facendolo venire involontariamente a contatto con l’arbitro, senza alcuna intenzione di urtarlo. Chiede anche che la Commissione tenga conto dei buoni precedenti disciplinari dei propri giocatori dichiarandosi disposta per un’eventuale partecipazione al dibattito. Preliminarmente la Commissione rileva come la disponibilità manifestata dalla reclamante ad un’eventuale partecipazione in sede di discussione del reclamo, non può essere presa in considerazione, non trattandosi di formale e rituale richiesta d’audizione esplicitamente formulata secondo il dettato delle Carte Federali. Nel merito il reclamo non può trovare accoglimento. La versione fornita dalla società trova piena smentita dal referto arbitrale, prevalente, per il disposto dell’art. 32 lett. a1 CGS, sulle dichiarazioni di parte, che così riporta i fatti: “Giocatori espulsi – al 46’ del s.t. – Dussoni Daniele – perché in uno scatto d’ira mi assaliva con una spinta, portata con il corpo”; aggiunge ancora l’arbitro che il calciatore alla formalizzazione del provvedimento, e da fuori del terreno di gioco gli aveva indirizzato frasi offensive. Il reclamo va pertanto respinto apparendo la sanzione inflitta in primo grado, equa e proporzionata al comportamento del calciatore, ed in tal senso la Commissione Disciplinare delibera. La tassa addebitata in conto deve essere incamerata.
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