COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Terza Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 54 – Reclamo Pol. Provvidenza avverso la squalifica del giocatore Lanteri Walter fino al 25.3.2002 – Gara Liberi Sestresi – Provvidenza del 26.1.2002 Campionato di Terza Categoria. C.U. n. 25 del 31.1.2002 C.P. Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Terza Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 54 - Reclamo Pol. Provvidenza avverso la squalifica del giocatore Lanteri Walter fino al 25.3.2002 - Gara Liberi Sestresi - Provvidenza del 26.1.2002 Campionato di Terza Categoria. C.U. n. 25 del 31.1.2002 C.P. Genova. La Soc. Pol. Provvidenza ha proposto reclamo avverso la squalifica fino 25.3.2002 inflitta dal G.S. al calciatore Lanteri Walter, che era stato espulso perché era corso verso l’arbitro per protestare per l’assegnazione di un calcio di rigore e l’aveva scontrato, petto contro petto, facendolo indietreggiare di un metro e, dopo la formalizzazione del provvedimento, rivolgendogli una frase ingiuriosa. Ritiene la reclamante che la sanzione sia eccessiva per un gesto privo d’intenzionalità lesiva perché il proprio calciatore, nella sua veste di capitano, si era avvicinato all’arbitro per chiedere spiegazioni sulla decisione tecnica assunta. Osserva la Commissione Disciplinare che dalla lettura degli atti appare evidente che nel gesto del calciatore vi fu contatto fisico con l’arbitro, non casuale come sostenuto dalla società. Il che attribuisce al fatto una certa gravità; tuttavia, in considerazione che il direttore di gara non ebbe a subire conseguenza fisica alcuna, e che la protesta del calciatore traeva origine dalla veste di capitano ricoperta dal medesimo, la Commissione ritiene di poter accogliere il reclamo della Pol. Provvidenza riducendone la squalifica dal 25.3.2002 all’11.3.2002. Ed in tal senso delibera. In quanto accolto la tassa addebitata in conto deve essere restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it