COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Terza Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 59 – Reclamo G.S. San Desiderio avverso decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di terza categoria San Desiderio-Valbisagno del 2.2.2002 C.U. n. 26 del 7.2.2002 C.P. GE

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Terza Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 59 - Reclamo G.S. San Desiderio avverso decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di terza categoria San Desiderio-Valbisagno del 2.2.2002 C.U. n. 26 del 7.2.2002 C.P. GE L’arbitro della gara in epigrafe riferiva di aver espulso i seguenti calciatori dell’U.S. Valbisagno: I. n. 8 Azzaro Pietro per somma di ammonizioni (20’ del s.t.); II. n. 7 Sardina Cristiano perché gli aveva urlato una frase minacciosa (22’ s.t.); III. n. 2 Ferrando Alberto, perché gli aveva rivolto due frasi ingiuriose (28’ s.t.); IV. n. 7 Sardina Gianfranco, per frase offensiva al suo indirizzo (29’ s.t.). Riferiva di aver deciso, dopo le ultime due espulsioni, di decretare la fine dell’incontro, temendo per la propria incolumità, essendo stato attorniato da calciatori e dirigenti urlanti. Il Giudice Sportivo, non ravvisando nei fatti elementi idonei a giustificare la sospensione della gara ne disponeva la ripetizione. Contro tale decisione si è opposta, con reclamo di rito, il G.S. San Desiderio, chiedendo che le fosse assegnata la vittoria acquisita sul campo o almeno la vittoria a tavolino, dovendosi far ricadere la responsabilità e la colpa degli incidenti totalmente a carico della società ospitata. Rimarca il fatto che sia capitano che i propri dirigenti si erano prodigati per garantire l’incolumità dell’arbitro. Il reclamo non può trovare accoglimento ed ineccepibile appare la decisione assunta dal primo giudice. Come più volte deliberato da questo giudicante, perché le gare possano subire interruzione conclusiva nel corso del loro svolgimento a causa di gravi intimidazioni all’arbitro da parte di soggetti ammessi al recinto di gioco, occorre che queste abbiano messo in serio pericolo la sua incolumità ed egli non sia stato in grado di fronteggiarle con i mezzi in suo potere che sono quelli richiamati dal giudice sportivo nella sua declaratoria, per esempio l’invito al capitano di porre fine all’accerchiamento e, in caso di persistenza, il suo allontanamento; il che l’avrebbe obbligato ad interrompere l’incontro per mancanza del numero minimo di calciatori, tutelando così anche i legittimi diritti della società reclamante che al momento della sospensione si trovava in vantaggio. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dal G.S. San Desiderio e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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