COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato Provinciale Juniores – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 31/01/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 36 – Reclamo G.S. C.E.P. avverso la squalifica del calciatore Borzoni Marco per sette giornate. Gara Cep-Cella del 23.12.2001 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 22 dell’8.1.2002 C.P. Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato Provinciale Juniores - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 31/01/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 36 - Reclamo G.S. C.E.P. avverso la squalifica del calciatore Borzoni Marco per sette giornate. Gara Cep-Cella del 23.12.2001 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 22 dell'8.1.2002 C.P. Genova Con la seguente motivazione “sputava ad un avversario attingendolo al volto e gli rivolgeva gravi minacce: Successivamente proferiva frasi minacciose nei confronti del direttore di gara”, il G.S. squalificava il calciatore Borzone Marco, tesserato per il G.S. C.E.P. per sette giornate. Reclama la Società contro il provvedimento fornendo la propria versione dei fatti. Ritiene la reclamante di aver subito una pena “sproporzionata” al reale grado dell’accaduto, perché l’espulsione del Borzone era stata causata dalla reazione del calciatore ad un intervento di un avversario a gioco in movimento. Conclude con la richiesta d’annullamento o di riduzione della squalifica. Decide la Commissione Disciplinare di non accogliere il reclamo. Non v’è alcun dubbio, alla luce degli atti, che il comportamento del calciatore sia stato quello riportato dal primo giudice sul C.U. Relativamente alla possibilità di ridurre la squalifica inflitta, deve ritenersi come la sanzione per lo sputo all’avversario e per le offese e minacce profferite all’indirizzo dell’arbitro in occasione dell’espulsione, reiterate fuori degli spogliatoi, appaia equa e ben graduata tenuto conto anche dell’aggravante della giovane età del calciatore. Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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