COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato Provinciale Juniores – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 32 del 07/03/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. 58 – Reclamo U.S. Amicizia S. Rocco avverso decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato Juniores Provinciale Amicizia San Rocco-San Michele del 7.2.2002. C.U. n. 27 del 7.2.2002 C.P. Chiavari

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato Provinciale Juniores - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 32 del 07/03/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. 58 - Reclamo U.S. Amicizia S. Rocco avverso decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato Juniores Provinciale Amicizia San Rocco-San Michele del 7.2.2002. C.U. n. 27 del 7.2.2002 C.P. Chiavari La gara in epigrafe, in programma sul Campo di Bavari “Pian di Ferretto” per il 3.2.2002, non è stata disputata per indisponibilità dell’impianto: benché regolarmente presenti le due squadre e l’arbitro, l’ingresso al campo era chiuso ed il custode assente. Così si legge sugli atti ufficiali. Il G.S., ritenuta la società ospitante colpevole della mancata effettuazione dell’incontro, le infliggeva la punizione sportiva di perdita della gara ed un punto di penalizzazione in classifica. Contro tali sanzioni è insorta l’U.S. Amicizia San Rocco che, con ricorso ritualmente proposto, chiede di poter disputare la gara con la conseguente revoca delle sanzioni sopra indicate, ritenendosi esente da qualsiasi responsabilità perché l’incontro era stato programmato “d’ufficio” su un campo diverso da quello indicato all’atto dell’iscrizione al Campionato. Il reclamo non può trovare accoglimento. Le conclusioni cui è giunto, con la sua precisa declaratoria, il primo giudice collimano perfettamente con il giudizio di questa Commissione, che altre volte si è pronunciata in tal senso su casi analoghi con decisioni che hanno poi trovato conferma dalla C.A.F. Quanto all’obiezione formulata dalla ricorrente sullo spostamento d’ufficio della gara, devesi ricordare che l’indicazione del campo di gioco rilasciata all’atto dell’iscrizione al campionato è accettata “compatibilmente con la disponibilità” dello stesso. Venuta meno tale disponibilità e programmato dal Comitato, con congruo anticipo, l’incontro su altro impianto, spetta alla società ospitante l’accertamento della piena disponibilità del medesimo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Amicizia San Rocco e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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