COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato Provinciale Juniores – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 38 del 24/04/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 74 – Reclamo U.S. San Filippo Neri avverso l’inibizione ai dirigenti Calzamiglia Luca fino al 31.12.2002 e Rozio Enrico fino al 7.5.2002 – Gara Carcarese-San Filippo Neri del 2.3.2002 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 31 del 7.3.2002 C.P. Savona

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato Provinciale Juniores - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 38 del 24/04/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 74 - Reclamo U.S. San Filippo Neri avverso l'inibizione ai dirigenti Calzamiglia Luca fino al 31.12.2002 e Rozio Enrico fino al 7.5.2002 - Gara Carcarese-San Filippo Neri del 2.3.2002 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 31 del 7.3.2002 C.P. Savona Il Giudice Sportivo inibiva fino al 31.12.2002 il sig. Luca Calzamiglia perché “a fine gara strattonava violentemente per la divisa l’arbitro, cercando di colpirlo con un pugno, che non andava a segno per il pronto intervento dei dirigenti della società ospitante. Si ripeteva con atteggiamento minaccioso, frasi oltraggiose, ingiuriose e minaccia grave”; inibiva il sig. Enrico Rozio fino al 7.5.2002 “per essersi recato più volte nello spogliatoio dell’arbitro al fine di far sostituire il nominativo del suo allenatore, reo di gravi scorrettezze, con il proprio, perché il tecnico sta partecipando al corso allenatori”. Propone reclamo avverso le sopra indicate sanzioni l’U.S. San Filippo Neri incolpando l’arbitro di aver tenuto prima, durante e dopo, un comportamento arrogante, minaccioso ed offensivo nei confronti di calciatori e dirigenti della squadra e di aver rilasciato un rapporto non veritiero per gli episodi attribuiti ai due tesserati. In particolare afferma che se qualcuno a fine gara aveva tirato per la divisa l’arbitro, questi non era stato certamente il sig. Calzamiglia. Conclude con la richiesta di una congrua riduzione delle sanzioni. L’arbitro chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto esattamente e puntualmente nei termini compendiati nella decisione del primo giudice. Il direttore di gara, convocato in giudizio, non solo ha respinto le accuse mossegli dalla reclamante ma ha pienamente confermato il primo referto, rilasciando alla C.D. apposito supplemento. Sono pertanto da ritenersi conclamati i fatti ascritti ai due tesserati, tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale che deriva da espressa disposizione delle carte federali, cui si aggiunge la linearità e l’univocità del referto di gara. Pertanto le sanzioni come inflitte dal giudice sportivo, non possono essere ridotte apparendo le stesse congrue e proporzionate al comportamento dei due tesserati Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. S. Filippo Neri e dispone l’incameramento della tassa.
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