COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato Provinciale Juniores – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 47 del 27/06/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 90 – Reclamo U.S. Amicizia San Rocco avverso la regolarità della gara Don Bosco – Amicizia San Rocco del 15.6.2002 – Fase finale del Campionato Juniores Provinciale C.U. N.45 del 13/06/2002.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato Provinciale Juniores - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 47 del 27/06/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 90 - Reclamo U.S. Amicizia San Rocco avverso la regolarità della gara Don Bosco - Amicizia San Rocco del 15.6.2002 - Fase finale del Campionato Juniores Provinciale C.U. N.45 del 13/06/2002. L’U.S. Amicizia San Rocco, con reclamo ritualmente proposto, si è rivolta alla Commissione Disciplinare onde ottenere l’applicazione dell’art. 12 punto 5 CGS a carico dell’U.S. Don Bosco Spezia che ha fatto partecipare alla gara in epigrafe il calciatore Finamore Maurizio in posizione irregolare perché squalificato. Esperiti gli accertamenti del caso, risultato che il calciatore Finamore Maurizio è incorso in un turno di squalifica, per recidività in ammonizioni formali, con C.U. n. 45 del 13.6.2002 e che detta sanzione avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del provvedimento, cioè nella gara Don Bosco – Amicizia San Rocco del 15.6.2002, alla quale egli prese effettivamente parte (schierato col n. 6 fin dal primo minuto di gioco), la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Amicizia San Rocco, delibera di infliggere all’U.S. Don Bosco Spezia la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara col risultato di 0-2 (art. 12 punto 5 CGS). Delibera inoltre di infliggere al calciatore Finamore Maurizio la squalifica per un’ulteriore giornata ed all’U.S. Don Bosco Spezia l’ammenda di Euro 50,00 (euro cinquanta). Nulla per la tassa reclamo.
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