COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato Regionale Femminile – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 20 del 6/12/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Decisioni del Giudice Sportivo Gara BUSALLA CALCIO – GENOA CALCIO FEMMINILE del 25/11/ 2001

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato Regionale Femminile - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 20 del 6/12/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Decisioni del Giudice Sportivo Gara BUSALLA CALCIO - GENOA CALCIO FEMMINILE del 25/11/ 2001 Trascorsi i termini e non avendo la società BUSALLA fatto seguito al preannunciato reclamo, il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al comunicato ufficiale N°19 del 29/11/2001 delibera: Di incamerare la tassa reclamo ai sensi dell'art. 29 comma 13 del Codice di Giustizia Sportiva. Dall'esame dei documenti ufficiali si rileva che l'arbitro, per sua corretta ammissione dichiara di aver concesso un calcio di rigore a favore del GENOA, lo stesso veniva calciato in modo irregolare. Infatti, al momento della realizzazione della rete, alcuni calciatori del GENOA entravano in area di rigore, prima dell'effettuazione del tiro, l'arbitro non convalidava la rete e anzichè far ripetere il calcio di rigore decideva di assegnare al BUSALLA la rimessa da fondo campo. Sulla base di quanto disposto dall'art. 24/3.1. Il Giudice Sportivo, giudica in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica adottati in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla sua esclusiva discrezionalità. Nel caso di specie, non si può parlare di insindacabilità dal momento che l'arbitro stesso ha riconosciuto l'errore. Conseguentemente l'organo di disciplina non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore correttamente ammesso e certificato dal direttore di gara, ciò per giudicare se tale errore abbia influito sul risultato finale per l'eventuale applicazione dell'art. 12 del C.G.S. Esaminato il caso, risulta evidente che l'eventuale ripetizione del calcio di rigore con conseguente eventuale realizzazione avrebbe portato il punteggio di 0 - 4; si può quindi affermare che nessuna influenza si è concretizzata sull'esito finale dell'incontro. Non esistendo pertanto presupposti per invalidare la gara, si delibera in applicazione dell'art. 12/3a di dichiararne la regolarità con il risultato conseguito sul campo. BUSALLA CALCIO 0 - GENOA CALCIO FEMMINILE 3.
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