COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato Regionale Juniores – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 19 del 29/11/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara FO.CE.VARA – RAPALLO RUENTES 1914 del 24/11/ 2001

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato Regionale Juniores - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 19 del 29/11/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara FO.CE.VARA - RAPALLO RUENTES 1914 del 24/11/ 2001 La gara a margine non è stata disputata a causa della mancata presentazione in campo da parte della società Rapallo. La stessa ha fatto pervenire una lettera con la quale precisa che la mancata presentazione della squadra è dovuta ad un guasto meccanico subito dal Pulman della società che ha di fatto impedito ai suoi componenti di poter raggiungere in tempo utile lo stadio di Follo (La Spezia). Invoca pertanto la causa di Forza Maggiore. E' bene precisare che la procedura seguita dalla società Rapallo è del tutto anomala. Infatti la modifica apportata all'art. 55 delle N.O.I.F. stabilisce modalità e termini per l'inoltro della documentazione probatoria dell'evento ostativo che ha determinato il mancato raggiungimento del campo di giuoco. L'integrazione recita testualmente: il Procedimento innanzi al Giudice Sportivo è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dall'art. 24/2.1 lettera b e art.29 dal Codice di Giustizia Sportiva. In riferimento alle disposizioni regolamentari che precedono, riflette la procedura in atto prevista per la presentazione dei reclami. Pertanto, verificandosi l'evento ostativo, la società doveva preannunciare al Giudice Sportivo l'inoltro della documentazione comprovante la sussistenza delle cause di Forza Maggiore. Pertanto il Giudice Sportivo in ottemperanza al disposto dell'art. 12/ 1 del C.G.S., delibera: a) di infliggere alla Soc. Rapallo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 b) di penalizzare la Società medesima di un punto in classifica (art. 53/2 delle N.O.I.F. e di comminare l'ammenda di lire 100.000 (I° rinuncia).
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