COMITATO REGIONALE LIGURIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 10 del 27/09/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 2 – Reclami del Signor Geremia Armienti avverso l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare Società in ambito federale fino al 31 Ottobre 2004; sanzione successivamente aggravata e inflitta fino al 31 Marzo 2005. C.U. n. 48 del 21.6.2001 e 49 del 28.6.2001 CR Liguria

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 10 del 27/09/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 2 - Reclami del Signor Geremia Armienti avverso l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare Società in ambito federale fino al 31 Ottobre 2004; sanzione successivamente aggravata e inflitta fino al 31 Marzo 2005. C.U. n. 48 del 21.6.2001 e 49 del 28.6.2001 CR Liguria Avverso la squalifica fino al 31.10.2004, successivamente aggravata fino al 31.3.2005, inflittagli dal G.S., il Signor Geremia Armienti ha proposto, nei termini, rituali reclami alla Commissione Disciplinare. I fatti Al termine della gara Pontedecimo/Lagaccio del 15.6.2001, l’arbitro riconosceva nel sig. Geremia Armienti colui che, mentre si apprestava ad uscire dallo spogliatoio lo aveva ripetutamente offeso e minacciato e che successivamente, mentre si avviava verso la propria autovettura, lo aveva strattonato da tergo, gli aveva strappato la maglia e lo aveva afferrato al collo stringendolo con forza e provocandogli intenso dolore. Liberatosi dalla stretta, l’Armienti tentava di colpirlo con un pugno al volto (schivato per il pronto indietreggiamento), e quindi lo attingeva alla spalla con uno sputo. Da qui la prima sanzione irrogata fino al 31.10.2004. Al termine della gara Borgorattiliguria-Priaruggia Goliardica del 20.6.2001, diretta dallo stesso direttore di quella precedente, l’Armienti a fine gara si avvicinava nuovamente all’arbitro mentre si accingeva a rientrare nello spogliatoio, quindi lo insultava gravemente, lo minacciava e cercava di afferrarlo per un braccio senza riuscirvi perché trattenuto da alcuni presenti e per il pronto indietreggiamento dell’arbitro stesso. Dal che l’aggravamento della sanzione al 31.3.2005. Le motivazioni dei reclami L’Armienti, nei due reclami che questo giudicante ritiene, per evidenti motivi, riunire e discutere contemporaneamente, lamenta ed eccepisce in via preliminare l’incompetenza del Giudice Sportivo a giudicarlo, stante il suo status di persona non tesserata, e chiede l’annullamento delle sanzioni inflitte dal primo giudice. In sub-ordine espone in dettaglio le sue difese in merito agli episodi, ampliandole davanti alla Commissione con l’assistenza del proprio difensore avv. Camillo Riccardo Musso, concludendo con la richiesta di una congrua riduzione della pena, ritenuta troppo affittiva perché i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa da come sono stati riferiti negli atti; chiede a tal fine l’intervento dell’Ufficio Indagine per il reale accertamento dei fatti. La sentenza Deve essere preliminarmente esaminata la questione di carenza di giurisdizione degli Organi della Disciplina Sportiva della FIGC nei confronti dell’Armienti. All’epoca dei fatti l’Armienti non era tesserato per cui, secondo la difesa, non potrebbe essere esercitata l’azione disciplinare visto che la sanzione irrogatale è quella prevista dall’art. 9 comma 1 lett. e) CGS applicabile solo a carico di “dirigenti, soci e tesserati”. Risulta però che l’Armienti, ancorché inattivo all’epoca dei fatti, era ed è iscritto all’albo del Settore Tecnico della FIGC quale allenatore di base, con tutti gli obblighi ed i doveri previsti dall’art. 32 “Norme di Comportamento” e dall’art. 33 “Disciplina dei Tecnici” del Regolamento del Settore Tecnico, per cui tutti i tecnici inquadrati nell’albo e nei ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. Consegue che coordinando il disposto del punto 3 dell’art. 32 RST che recita: “In caso di violazione delle norme di comportamento, Il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti…i provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva”, con il punto 1 dell’art. 33 RST che recita “I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi disciplinari nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per Società, per le infrazioni inerenti l’attività agonistica”, la posizione dell’Armienti avrebbe dovuto essere stralciata dalle decisioni relative alle due gare e gli atti avrebbero dovuto essere inviati al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, giudice competente nel giudizio disciplinare a carico di tecnici non tesserati. Per questi motivi la Commissione Disciplinare si astiene di giudicare nel merito gli appelli proposti dal sig. Geremia Armienti, delibera di annullare le decisioni assunte a suo carico dal Giudice Sportivo sulla base dei referti delle due gare in epigrafe, e dispone l’invio degli atti al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico per un nuovo esame di merito. Le tasse devono essere restituite.
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