COMITATO REGIONALE LIGURIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 23 del 8/01/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 31 – Reclamo A.C. Saline Bacezza ’92 avverso le squalifiche dei calciatori Badiale Matteo per cinque giornate, Garibotto Francesco per quattro giornate e Disco Giancarlo per due giornate. Gara Saline Bacezza – Real Deiva del 15.12.2001 C.U. n. 22 del 20.12.2001 C.P. Chiavari

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 23 del 8/01/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 31 - Reclamo A.C. Saline Bacezza '92 avverso le squalifiche dei calciatori Badiale Matteo per cinque giornate, Garibotto Francesco per quattro giornate e Disco Giancarlo per due giornate. Gara Saline Bacezza - Real Deiva del 15.12.2001 C.U. n. 22 del 20.12.2001 C.P. Chiavari Con reclamo ritualmente proposto l’A.C. Saline Bacezza ha impugnato le squalifiche inflitte, nella misura indicata in epigrafe, ai propri calciatori Badiale Matteo, Garibotto Francesco e Disco Giancarlo. La Società lamenta l’eccessività delle sanzione in relazione ai fatti riferiti dall’arbitro. Preliminarmente la Commissione rileva l’inammissibilità del reclamo avverso la squalifica per due gare inflitta al calciatore Disco Giancarlo, perché la sanzione non è appellabile per il disposto dell’art. 41 comma 3 CGS. Letti gli atti ufficiali, la Commissione Disciplinare ritiene di accogliere parzialmente il reclamo. Badiale Matteo. Risulta, dal resoconto dell’arbitro, un comportamento di particolare violenza del calciatore, che in reazione ad un fallo subito, sferrava all’avversario un calcio all’altezza della pancia ed un pugno al volto, continuando a sferrare pugni e calci ad altri avversari. Talché la sanzione inflitta in primo grado appare appropriata e va confermata. Garibotto Francesco. Di minor rilevanza appare invece il comportamento del calciatore, reo, come riferisce l’arbitro, di aver partecipato ad una zuffa in difesa di un compagno sferrando pugni e spintoni contro gli avversari. La squalifica può essere ridotta e limitata a tre giornate. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in ordine al reclamo come sopra proposto dall’A.C. Saline Bacezza, delibera di accoglierlo parzialmente riducendo la squalifica del calciatore Garibotto Francesco da quattro a tre giornate di gara. Dispone il riaccredito della tassa addebita in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it