COMITATO REGIONALE LIGURIA – Stagione Sportiva – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 60 – Reclamo A.C. Saline Bacezza ‘92 avverso la squalifica del calciatore Garibotto Francesco fino al 16.4.2002. Gara Aurora Riva T. La Lanterna – Saline Bacezza ’92 del 9.2.2002 C.U. n. 28 del 14.2.2002 C.P. Chiavari.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Stagione Sportiva - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 60 - Reclamo A.C. Saline Bacezza ‘92 avverso la squalifica del calciatore Garibotto Francesco fino al 16.4.2002. Gara Aurora Riva T. La Lanterna - Saline Bacezza '92 del 9.2.2002 C.U. n. 28 del 14.2.2002 C.P. Chiavari. L’arbitro della gara in oggetto riferiva che a fine gara, mentre si accingeva a rientrare nello spogliatoio, il calciatore Garibotto Francesco gli aveva rivolto una frase ironica; quindi, dopo aver percorso alcuni metri come per allontanarsi era ritornato indietro di corsa, urtandolo volontariamente col petto spingendolo e facendolo indietreggiare di circa due metri; era quindi allontanato da un calciatore della squadra avversaria. Il G.S. squalificava il calciatore fino al 16.4.2002 e contro tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’A.C. Saline Bacezza affermando che quanto addebitato dall’arbitro al calciatore era stato compiuto esclusivamente dal vice presidente del sodalizio, non presente nella lista a disposizione dello stesso direttore di gara. Il reclamo non merita l’accoglimento. Pretestuose e per nulla credibili appaiono le difese della società ricorrente; il referto di gara, chiaro e coerente nella discrezione dei fatti, non ammette dubbi di sorta sull’identificazione del calciatore che, ancora rivestito degli indumenti di gioco, non può certamente essere scambiato con persona estranea alla gara vestita “in borghese” ed abusivamente presente negli spogliatoi, dove, per regolamento, possono sostare solo le persone indicate sulla distinta. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Saline Bacezza e dispone l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it