COMITATO REGIONALE LIGURIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 34 del 21/03/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 69 – Reclamo U.L.S. Carcarese 1929 avverso la squalifica del calciatore Berretta Diego fino al 31.12.2003. Gara Carcarese 1929-Altarese del 10.2.2002. C.U. n. 29 del 14.2.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 34 del 21/03/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 69 - Reclamo U.L.S. Carcarese 1929 avverso la squalifica del calciatore Berretta Diego fino al 31.12.2003. Gara Carcarese 1929-Altarese del 10.2.2002. C.U. n. 29 del 14.2.2002 Il reclamo dell’U.L.S. Carcarese 1929 avverso la squalifica del calciatore Berretta Diego fino al 31.12.2002 è inammissibile, perché proposto oltre il termine previsto dall’art. 42 comma 5 CGS, che stabilisce che i ricorsi di secondo grado alla C.D. devono essere inoltrati entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale riportante il provvedimento impugnato. Nel caso in esame, poiché la squalifica del calciatore Berretta è stata pubblicata sul C.U. n. 29 del 14.2.2002, tale termine perentorio scadeva il 25.2.2002 mentre l’istanza è stata spedita con raccomandata del 26.2.2002. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara improponibile il reclamo come sopra proposto dall’U.L.S. Carcarese, astenendosi dall’esame di merito. La tassa reclamo, addebitata in conto, è incamerata
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