COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 67 – Reclamo del Signor Meligrana Roberto, allenatore della Soc. Borzoli, avverso la propria squalifica fino al 29 aprile 2009. Gara Rossiglionese – Borzoli del 22 Marzo 2009 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 59 del 26.3.2009.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 67 - Reclamo del Signor Meligrana Roberto, allenatore della Soc. Borzoli, avverso la propria squalifica fino al 29 aprile 2009. Gara Rossiglionese - Borzoli del 22 Marzo 2009 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 59 del 26.3.2009. Il G.S. ha inflitto a Meligrana Roberto, allenatore del G.S. Borzoli, la squalifica fino al 29.4.2009 con la seguente motivazione: Al termine della gara, con gesti osceni mentre le squadre si recavano negli spogliatoi, insultava gli avversari. Tale atteggiamento provocava un parapiglia che durava alcuni minuti. Avverso tale sanzione propone reclamo il signor Meligrana che chiede l’annullamento o, in subordine, la riduzione della squalifica affermando, anche a voce in giudizio, di non aver posto in essere il comportamento riferito dal direttore, il quale, nel suo resoconto, lo accusa genericamente di “gesti osceni”, senza nulla precisare in merito. Contesta anche la frase riportata nella declaratoria del giudice sportivo “insultava gli avversari”, inesistente nel referto. Presa visione degli atti, la Commissione Disciplinare non può non rilevare come le proposte eccezioni del reclamante siano degne di considerazione. Il rapporto di gara riferisce di atti osceni con le mani, senza dare una descrizione precisa di tali gesti, il che non consente di valutare la correttezza dell’interpretazione data dall’arbitro a tali gesti. Infine non fu il ricorrente ad insultare gli avversari a fine gara, bensì i sostenitori della squadra della Rossiglionese che avevano rivolto ingiurie al Meligrana stesso ed alla dirigenza della soc. Borzoli. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica dal 29 aprile 2009 al 13 Aprile 2009 e dispone la restituzione della tassa versata.
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