COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 68 – Reclamo U.S.D. Sampierdarenese avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara del Campionato Provinciale Giovanissimi Sestrese – Sampierdarenese del 22 marzo 2009 ed avverso l’inibizione del dirigente Grasso Luigi fino all’11 maggio 2009 e l’ammenda di € 70,00.C.U. n. 46 del 26.3.2009.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 68 - Reclamo U.S.D. Sampierdarenese avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara del Campionato Provinciale Giovanissimi Sestrese - Sampierdarenese del 22 marzo 2009 ed avverso l'inibizione del dirigente Grasso Luigi fino all'11 maggio 2009 e l'ammenda di € 70,00.C.U. n. 46 del 26.3.2009. Le opposizioni della U.S.D. Sampierdarenese avverso le sanzioni di perdita della gara e dell’ammenda, sono inammissibili, per carenza di motivazioni. A’ sensi dell’art. 33/6 del C.G.S. i reclami devono essere sempre motivati e, nel caso di specie in cui si richiede la ripetizione della gara, la mancanza di tali motivazioni si ripercuote sul sacrosanto diritto di difesa della controparte, che è privata nel conoscere le ragioni che hanno indotto l’istante ad opporsi alla sanzione della punizione sportiva, e quindi impedita a presentare le proprie controdeduzioni. Quanto alla squalifica del signor Grasso Luigi, la ricorrente ne chiede l’annullamento affermando che il dirigente ha rivolto intemperanze verbali al collaboratore arbitrale della squadra ospitante, che aveva colpito il proprio calciatore Durante Michele, costringendo quest’ultimo ad uscire dal campo ed a essere trasportato all’ospedale. Presa visione degli atti, la Commissione Disciplinare, rilevato che il Grasso si è reso responsabile d’una minaccia ad un dirigente della squadra avversaria, ritiene eccessiva l’inibizione inflitta in prime cure e la riduce al 24.4.2009. Per questi motivi dichiara inammissibile il reclamo dell’U.S. Sampierdarenese nella parte un cui impugna le sanzioni della punizione sportiva e dell’ammenda e riduce l’inibizione del dirigente Grasso Luigi dall’11 Maggio 2009 al 24 Aprile 2009. Accolto parzialmente il reclamo, la tassa, addebitata in conto, va restituita.
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