COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 69 – Reclamo A.S.D. Loanesi S. Francesco avverso la squalifica del calciatore Capra Edoardo per tre giornate. Gara Caperanese – Loanesi S. Francesco del 28 Marzo 2008 Campionato Eccellenza. C.U. n. 61 del 2.4.2009.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 69 - Reclamo A.S.D. Loanesi S. Francesco avverso la squalifica del calciatore Capra Edoardo per tre giornate. Gara Caperanese - Loanesi S. Francesco del 28 Marzo 2008 Campionato Eccellenza. C.U. n. 61 del 2.4.2009. Rilevato che il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 61 del 2.4.2009, ha sanzionato il calciatore Capra Edoardo, tesserato per la A.S.D. Loanesi San Francesco, con la squalifica per tre gare effettive essendo stato espulso per gioco violento nei confronti d’un avversario e per essersi rivolto verso l’arbitro con gesti offensivi ed oltraggiosi; - rilevato che avverso tale decisione ha presentato ricorso la società A.S.D. Loanesi San Francesco la quale ha chiesto a questa Commissione una riduzione della squalifica ritenendola eccessiva e deduceva, a sostegno del gravame proposto, che il gesto posto in essere dal Capra nei confronti di un avversario era stato frutto di una reazione ad una serie di interventi intimidatori praticati dagli avversari; - ritenuto che dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il signor Capra scalciava da dietro un giocatore avversario con il pallone non a distanza di gioco ed alla notifica del provvedimento d’espulsione mandava, con un gesto eloquente, l’arbitro a quel paese; - ritenuto, pertanto, che la sola fattispecie di condotta violenta verso tesserati, determina la sanzione minima della squalifica per tre gare, a’ sensi dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S.; - rilevato che il primo giudice ha irrogato tale sanzione senza tener conto dei gesti offensivi e oltraggiosi rivolti dl calciatore all’arbitro; Per questi motivi la C.D.. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Loanesi San Francesco. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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