COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 70 – Reclamo Mallare Sport Club avverso le squalifiche dei calciatori Gennarelli Mauro fino all’1.3.2010 e Del Freo Alex per tre gare, dell’allenatore Nicotra Silvano fino al 26.3.2009 e avverso l’inibizione del dirigente Cagnone Marco fino al 30.4.2009. Gara Mallare-Città di Finale del 15.3.2009 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 40 del 19.3.2009 Delegazione Provinciale di Savona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 70 - Reclamo Mallare Sport Club avverso le squalifiche dei calciatori Gennarelli Mauro fino all'1.3.2010 e Del Freo Alex per tre gare, dell'allenatore Nicotra Silvano fino al 26.3.2009 e avverso l'inibizione del dirigente Cagnone Marco fino al 30.4.2009. Gara Mallare-Città di Finale del 15.3.2009 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 40 del 19.3.2009 Delegazione Provinciale di Savona. Letto il reclamo, la Commissione Disciplinare osserva: - la soc. Mallare Sport Club impugna i provvedimenti disciplinari riportati in epigrafe, accusando l’arbitro di aver tenuto nei confronti della propria squadra un atteggiamento irridente e provocatorio tale da perdere il controllo della gara redigendo poi un rapporto falso. Conclude con la richiesta di riduzione delle squalifiche dei propri tesserati e di ripetizione della gara per “misfatto arbitrale volontario”; - in giudizio è intervenuto il rappresentante della società che ha ulteriormente rafforzato le eccezioni proposte sull’istanza d’appello; - presa visione degli atti ufficiali, che nel giudizio sportivo rivestono prova privilegiata, ed osservata la perfetta aderenza della declaratoria del giudice sportivo al contenuto di detti atti; - respinte pertanto le eccezioni della società reclamante che in questa sede non sono idonee a scalfire un rendiconto arbitrale, che si appalesa chiaro e coerente in ogni sua parte; - ritenute congrue le sanzioni inflitte ai tesserati Gennarelli Mauro, Del Freo Alex e Cagnone Marco e dichiarato improponibile l’appello avverso la squalifica dell’allenatore Nicotra Silvano perché inferiore al minimo impugnabile (art 45 punto 3 lett. b C.G.S.); - atteso che non è accoglibile la richiesta di ripetizione della gara che, dagli atti, risulta condotta regolarmente a termine; per questi motivi rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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