COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 3 del 20/07/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Bienate Magnago – Cat. Torneo Intercil Gara tra Real Cesate-Bienate Magnago del 07-06-2001
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 3 del 20/07/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Bienate Magnago - Cat. Torneo Intercil
Gara tra Real Cesate-Bienate Magnago del 07-06-2001
(C.U. n. 47 del Comitato Regionale Lombardia datato 14.06.2001)
La società POL. BIENATE MAGNAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito
i dirigenti sigg. MIGNATTI Giuseppe, PORETTI Dario e MAININI Josè a tutto il 13/07/2001 e squalificati
i calciatori BRUNINI Emanuele e BRUNINI Roberto a tutto il 12/12/2001, ed i calciatori RIZZI Sandro e
ADESINI Rocco a tutto il 12/06/2003, comminandole altresì l’ammenda di lire CINQUECENTOMILA.
Lamentando che i calciatori RIZZI e ADESINI non hanno colpito l’arbitro volontariamente, negando che
i calciatori BRUNINI Emanuele e BRUNINI Roberto abbiano tenuto un comportamento minaccioso limitandosi
a richiamare l’attenzione del direttore di gara per delle proteste.
Si richiede pertanto una riduzione delle sanzioni comminate e della ammenda alla Società.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 37 n. 4
del C.G.S. rileva:
il reclamo non può trovare accoglimento, in quanto le circostanze ivi riportate non trovano alcuna conferma
nel referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova.
Infatti da tale documento, emerge al contrario che i calciatori RIZZI e ADESINI hanno colpito volontariamente
l’arbitro, causandogli momentaneamente un intenso dolore, il RIZZI con un forte calcio al polpaccio
ed l’ADESINI con un violento schiaffo sulla schiena. Ma non solo, i calciatori BRUNINI Emanuele e
BRUNINI Roberto, hanno spinto violentemente l’arbitro minacciandolo verbalmente ed insultandolo, senza
nessun intervento da parte dei dirigenti della società reclamante a tutela dell’incolumità del direttore di
gara aggredito.
Considerata l’estrema gravità dei comportamenti posti in essere dai calciatori RIZZI e ADESINI appare
congrua la sanzione loro comminata dal Giudice Sportivo.
Altrettanto congrue devono considerarsi le sanzioni comminate ai calciatori BRUNINI Emanuele e BRUNINI
Roberto in relazione ai comportamenti da loro tenuti nei confronti dell’arbitro.
Con riferimento all’ammenda comminata alla Società e alle inibizioni comminate ai dirigenti soprammenzionati
devono ritenersi corrette e ben motivate e pertanto confermate.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone ex art. 23 n. 15 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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