COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 5 LUGLIO 2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ UNIONE SPORTIVA ORATORIO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA USMATE/U.S.O. CALCIO DEL 20.5.2001 (delibera Giudice Sportivo —Comunicato Ufficiale n. 65 del 12.06.2001 — gare di spareggio fra le seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza).
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 5 LUGLIO 2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ UNIONE SPORTIVA ORATORIO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA USMATE/U.S.O. CALCIO DEL 20.5.2001 (delibera Giudice
Sportivo —Comunicato Ufficiale n. 65 del 12.06.2001 — gare di spareggio fra le seconde classificate
nei Campionati Regionali di Eccellenza).
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• premesso in fatto che trattasi di reclamo avverso provvedimento del Giudice Sportivo su gara spareggio
per promozione tra squadre seconde classificate nel campionato regionale di eccellenza;
• rilevato quindi che si applicano le norme procedurali dettate con il Comunicato Ufficiale n. 18 del
12.2.2001 della F.I.G.C., tra cui quella che per i reclami a questa Commissione Disciplinare avverso decisioni
del Giudice Sportivo, prescrive il termine perentorio delle ore 13 del giorno successivo alla pubblicazione
del Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento impugnato;
• ritenuto che tale norma è stata violata nella fattispecie poiché mentre il Comunicato Ufficiale è stato
pubblicato il 12.6.2001, il reclamo risulta inviato dalla reclamante in data 13.6.2001 alle ore 16,09 (vedi attestazione
in cima alla prima pagina del fax inviato);
• ritenuto che da tale constatazione deriva l’inammissibilità del reclamo e l’assorbimento di ogni altra
questione,
P.Q.M.
dichiara I’inammissibilità del reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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