COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO della società G.S. PALADINA CALCIO e dell’allenatore Sig. Stelio LOCATELLI ad opera del Collegio Arbitrale presso la L.N D. per violazione del Regolamento della L. N. D. in quanto il sig. LOCATELLI e la società PALADINA hanno pattuito un compenso, a titolo "premio di tesseramento annuale", con pagamenti superiori a quattro rate ( C.U. n. 1 Stagione sportiva 2005/2006). La Commissione Disciplinare, esaminato il deferimento, convocati i deferiti e sentito il sig. Stelio LOCATELLI, rileva: come è stato accertato dal Collegio arbitrale presso la L.N.D., con provvedimento non impugnabile del 22/10/2005 (n. 115/45), la società PALADINA e il sig. LOCATELLI hanno pattuito un compenso a titolo “premio tesseramento annuale" con pagamento da effetuarsi in dieci rate mensili.
Tale pattuizione viola il disposto del Regolamento del L.N.D. che sancisce che gli accordi di carattere economico, in forza dei quali le societa’ riconoscono agli allenatori un premio di tesseramento annuale, possono prevedere una esecuzione rateizzata al massimo in quattro rate scadenze per stagione sportiva.
PQM
La Commissione Disciplinare, commina al sig. Stelio LOCATELLI la squalifica sino al 22/01/2006, ed alla società G.S. PALADINA CALCIO l'ammenda di EURO 150,00
Si dispone la comunicazione alle parti della presente delibera a cura del C.R. L.