COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 08/02/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES gara del 20/ 1/2007 VENEGONO – SOMMESE CALCIO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 27 del 25.01.2007 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Venegono.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 08/02/2007
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
gara del 20/ 1/2007 VENEGONO - SOMMESE CALCIO
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 27 del 25.01.2007 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Venegono.
Si osserva che il reclamo è stato presentato irregolarmente infatti la Società Venegono, pur preannunziandolo regolarmente, non ha allegato l’attestazione dell’invio alla controparte di copia delle motivazioni come prescritto dall’art. 42 comma 1 che rinvia all’art.34 comma 7; pertanto ai sensi dell’art. 29 comma 9 del C.G.S., tale inosservanza costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame.
Tuttavia il direttore di gara ha inviato supplemento di rapporto col quale afferma di aver commesso un errore tecnico in quanto la società Venegono aveva segnato regolarmente una rete che il direttore di gara nell’occasione annullava errando.
Dato atto che la società Sommese non ha inviato controdeduzioni.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di disporre la ripetizione della gara Vengono-Sommese Calcio demandandone l’organizzazione ai competenti organi del C.R.L.
b) di addebitare a carico della Società Venegono la tassa reclamo, se non versata.
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