COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Sebinia Alto Sebino Camp. Promoz. Gir. C Gara Sebinia Alto Sebino/Arcene del 08/03/2009 C.U. n.34 del CRL datato 12/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Sebinia Alto Sebino Camp. Promoz. Gir. C Gara Sebinia Alto Sebino/Arcene del 08/03/2009 C.U. n.34 del CRL datato 12/03/2009 La società SEBINIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Giovanni PREDETTI per 3 gare, lamentando che diversamente da quanto riportato nel provvedimento impugnato, il calciatore sanzionato si sarebbe limitato a commettere un fallo di gioco, assolutamente non violento. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante è priva di qualsiasi riscontro e non può essere considerata idonea a confutare il contenuto del referto arbitrale, dal quale si evince che il PEDRETTI, al 18’ del 2°T, ha sferrato “una gomitata volontaria sul volto di un avversario procurandogli danno fisico”. Ciò posto, la CD ritiene che la sanzione comminata dal GS sia del tutto congrua e proporzionata rispetto al comportamento posto in essere dal PEDRETTI, così come descritto nel referto del direttore di gara. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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