COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Virgilio Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Revere/Virgilio del 15/03/2009 C.U. n.36 della delegazione di MANTOVA datato 19/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Virgilio Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Revere/Virgilio del 15/03/2009 C.U. n.36 della delegazione di MANTOVA datato 19/03/2009 La società POLISP. VIRGILIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore EDOARDO SCOGNAMIGLIO per 5 GARE, lamentando che il calciatore sanzionato proferiva nei confronti dell’arbitro solo una espressione irriguardosa allontanandosi senza compiere alcun atto di violenza nei confronti dello stesso. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che il calciatore SCOGNAMIGLIO a fine gara si avvicinava al direttore di gara ed ingiuriandolo ripetutamente lo spintonava. Il comportamento tenuto dal calciatore sanzionato deve essere qualificato come irriguardoso e pertanto, deve essere confermata la sanzione applicata dal GS. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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