COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 27/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. PENNESE P.S.G. avverso sanzioni merito gara Pennese – Ortezzanese, dell’8.3.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 52 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 27/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. PENNESE P.S.G. avverso sanzioni merito gara Pennese – Ortezzanese, dell’8.3.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 52 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Foresi Giordano, asseritamene tesserato per la reclamante, la squalifica per tre gare effettive perché disinteressandosi del pallone, colpiva alle gambe un avversario. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Pennese P.S.G., chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione impugnata. Eccepiva la reclamante l’incongruità della squalifica in relazione a quanto realmente accaduto sul terreno di gioco ed evidenziava che la condotta contestata sarebbe stata animata da mera vis agonistica posta nel tentare di recuperare il pallone e giammai connotata da intento lesivo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il calciatore Foresi per essere questi entrato, da tergo ed in maniera scomposta, su un avversario nel tentativo di conquistare il pallone. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti la reclamante e l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Foresi, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe. P.Q.M. la Commissione accoglie parzialmente il gravame come sopra proposto dall’A.S. Pennese P.S.G. e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore Foresi Giordano a due giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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