COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Atl. Cinisello Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara Atl. Cinisello/Posal Calcio del 12/03/2009 C.U. n.34 della Delegazione di MILANO datato 19/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Atl. Cinisello Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara Atl. Cinisello/Posal Calcio del 12/03/2009 C.U. n.34 della Delegazione di MILANO datato 19/03/2009 La società ATL. CINISELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore SIMONE BERGAMIN per 3 gare lamentando che diversamente da quanto indicato nella delibera impugnata, non avrebbe rivolto nei confronti dell’arbitro frasi offensive e che, pertanto, la sanzione sarebbe eccessiva. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale è riportato che il sig. BERGAMIN, al termine della gara in oggetto, mentre stava entrando nello spogliatoio, ha rivolto nei confronti del direttore di gara una frase tutt’al più qualificabile come irriguardosa. Nel medesimo referto è, inoltre, riportato che le frasi offensive proferite dal BERGAMIN in relazione all’arbitro sono state dette dal predetto calciatore quando questi era già dentro lo spogliatoio, mentre discuteva con i compagni di squadra. Alla luce di tale precisazione, si ritiene che il comportamento del BERGAMIN pur censurabile, possa essere valutato con minor rigore rispetto alla decisione assunta dal GS. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore SIMONE BERGAMIN ad 1 GARA, si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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