COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 27/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA LEONESSA MONTORO avverso sanzioni merito gara Mosaico – Leonessa Montoro, del 7.3.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 41 dell’11.3.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 27/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA LEONESSA MONTORO avverso sanzioni merito gara Mosaico – Leonessa Montoro, del 7.3.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 41 dell’11.3.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla Polisportiva Leonessa Montoro la sanzione dell’ammenda di € 200,00 per il comportamento violento tenuto da alcuni propri tesserati non identificati, a fine gara, nei confronti di un calciatore avversario. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Leonessa Montoro, negando ogni addebito a carico dei propri tesserati e chiedendo, pertanto, l’annullamento della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti di violenza posti in essere da alcuni tesserati della Polisportiva Leonessa Montoro in danno di un giocatore della squadra avversaria, al termine dell’incontro, all’interno dello spogliatoio riservato agli ospiti. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato deriva limpidamente dal referto arbitrale, ne riferisce esattamente il tenore e ne trae le conseguenze disciplinari previste. Osserva che nel giudizio sportivo non sono ammesse ricostruzioni dei fatti diverse da quelle riportate negli atti di gara, sicché le osservazioni della ricorrente non hanno alcuna rilevanza di fronte al referto arbitrale. Il 2° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei propri tesserati. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali e non può, quindi, essere in nessun caso elusa. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Leonessa Montoro ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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