COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 27/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. VALMETAURO avverso sanzioni merito gara Valmetauro – Villa Palombara, del 28.2.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 57 del 4.3. 2009 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 27/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. VALMETAURO avverso sanzioni merito gara Valmetauro – Villa Palombara, del 28.2.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 57 del 4.3. 2009 della Delegazione Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe comminava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - squalifica per tre gare effettive al calciatore Radi Lorenzo; - squalifica fino al 30 giugno 2009 al calciatore Capotondi Matteo; - squalifica fino al 30 giugno 2011 al calciatore Rossini Andrea. Tutti, asseritamene tesserati per la reclamante, per il comportamento dagli stessi tenuto nei confronti dell’arbitro; Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Valmetauro, contestando parzialmente la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento delle sanzioni inflitte ai calciatori Capotondi e Radi ed una congrua riduzione di quella comminata al Rossini. Deduceva la reclamante che: - il Capotondi, correttamente espulso per reiterate proteste, non toccò minimamente il direttore di gara né tantomeno gli appoggiò le mani sul petto; - il Rossini contestò in maniera alquanto vivace le pesanti offese che l’arbitro gli rivolse e, nell’intento di essere ascoltato, provò a bloccarlo, sfiorandogli involontariamente l’orecchio con la mano; - il Radi, capitano della squadra, come richiesto dall’arbitro, fornì il nominativo del responsabile dell’accaduto. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato: - che il Capotondi, espulso per offese nei suoi confronti, alla notifica del provvedimento lo minacciò e lo insultò, appoggiandogli le mani al petto; - che un giocatore, posizionato alle sue spalle, lo colpì con un leggero schiaffo all’orecchio che gli fece perdere l’equilibrio e cadere a terra, anche per la sorpresa del gesto subito; - che, dopo la doccia, nello spogliatoio a lui riservato si presentò, unitamente al capitano della squadra ed ad un dirigente, il calciatore Rossini, il quale, piangendo, ammise di essere stato l’autore del gesto e, sinceramente pentito, gli chiese scusa. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati la reclamante e l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuti i tesserati sanzionati colpevoli delle violazioni loro ascritte, con le modalità specificamente descritte dal direttore di gara nell’espletata istruttoria; • ritenuto di dover accogliere, in ossequio ai criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio, la richiesta della reclamante di riduzione delle squalifiche comminate ai calciatori Capotondi e Rossini, tenendo conto, per quanto riguarda quest’ultimo, del fatto che ci si trova di fronte ad un gesto di violenza certamente grave, ma di non particolare intensità e che il ravvedimento dimostrato dallo stesso calciatore induce ad una valutazione di minor rigore del fatto contestatogli. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dall’U.S.D. Valmetauro, così decide: - lo accoglie nella parte relativa alla sanzione inflitta al calciatore Rossini Andrea, per l’effetto riducendogli la squalifica al 31 maggio 2010; - lo accoglie nella parte inerente la sanzione del calciatore Capotondi Matteo, per l’effetto riducendogli la squalifica a cinque giornate di gara; - lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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