COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 27/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P. AURORA TREIA avverso decisioni merito gara Vigor Pollenza – Aurora Treia, del 15.3.2009 – Campionato Regionale di Prima Categoria – Com. Uff. n. 146 del 18.3.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 27/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P. AURORA TREIA avverso decisioni merito gara Vigor Pollenza – Aurora Treia, del 15.3.2009 – Campionato Regionale di Prima Categoria - Com. Uff. n. 146 del 18.3.2009. Il reclamo - peraltro sottoscritto dal Segretario inibito fino al 25 marzo 2009 come da provvedimento pubblicato in data 13 marzo 2009, sul Com. Uff. n. 142 del Comitato Regionale Marche - è inammissibile in quanto proposto dalla Società avverso la sanzione della squalifica per una e per due giornate del proprio calciatore Menghini Luigi e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.P. Aurora Treia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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