COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 27/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CAFFE’ PORTOS avverso sanzioni merito gara Adverso – Caffè Portos, del 20.2.2009 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” – Com. Uff. n. 133 del 25.2.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 27/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CAFFE’ PORTOS avverso sanzioni merito gara Adverso – Caffè Portos, del 20.2.2009 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” - Com. Uff. n. 133 del 25.2.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Giorgi Salvatore, Vicepresidente della reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2009 per il comportamento da questi tenuto, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Caffè Portos, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente, in quanto questi non avrebbe insultato o minacciato il direttore di gara, ma si sarebbe limitato a contestarne alcune decisioni. L’atteggiamento sgarbato dell’arbitro in risposta avrebbe poi innescato un’accesa discussione fra i due, senza tuttavia spintoni o minacce. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Giorgi, posizionato in tribuna, protestò nei suoi confronti per una decisone tecnica non condivisa, dapprima inseguendolo lungo la linea laterale del campo e poi entrando in campo, insultandolo e dandogli, per fermarlo, un paio di spinte al petto, facendolo indietreggiare leggermente, senza tuttavia procurargli alcun dolore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati la reclamante e l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Giorgi si estrinsecò sostanzialmente in una smodata e reiterata protesta, priva di contenuti di violenza e concrete minacce nei confronti dell’arbitro; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Caffè Portos, per l’effetto riducendo al 31 maggio 2009 l’inibizione del sig. Giorgi Salvatore. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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