COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. BUSILACCHI MASSIMO avverso sanzioni merito gara Passatempese – Sirolo Numana, del 22.3.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 151 del 25.3.2009.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 155 del 01/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL SIG. BUSILACCHI MASSIMO avverso sanzioni merito gara Passatempese – Sirolo Numana, del 22.3.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” - Com. Uff. n. 151 del 25.3.2009.
Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dall’allenatore Busilacchi Massimo avverso la sanzione della squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo fino al 22 aprile 2009 e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto in proprio dal sig. Busilacchi Massimo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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