COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MONTINI EMANUELE avverso sanzioni merito gara Passatempese – Sirolo Numana, del 22.3.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 151 del 25.3.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MONTINI EMANUELE avverso sanzioni merito gara Passatempese – Sirolo Numana, del 22.3.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 151 del 25.3.2009. Il calciatore Montini Emanuele ha proposto rituale e tempestivo reclamo in proprio avverso la sanzione della squalifica per tre gare effettive inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. indicato in epigrafe, per il comportamento offensivo ed intimidatorio dallo stesso tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro. Ammetteva il reclamante di essersi rivolto all’arbitro nervosamente, ma negava di averlo minacciato o di essergli rivolto con toni intimidatori. Chiedeva pertanto la riduzione della sanzione inflittagli considerando la stessa sproporzionata ai fatti accaduti. La richiesta può essere accolta. La condotta ascritta al reclamante infatti rientra sicuramente tra quelle irriguardose di cui parla espressamente l’art. 19, comma 4, lett. a) del C.g.s. e, quindi, applicando il minimo edittale, va sanzionata con la squalifica per due giornate di gara. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto, riduce la squalifica del calciatore Montini Emanuele a due giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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