COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO avverso sanzioni merito gara Olympia Cuccurano – Audax 1970 S. Angelo, del 7.3.2009 – Campionato Juniores Regionale di Calcio a Cinque, girone “A” – Com. Uff. n. 142 del 13.3.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO avverso sanzioni merito gara Olympia Cuccurano – Audax 1970 S. Angelo, del 7.3.2009 – Campionato Juniores Regionale di Calcio a Cinque, girone “A” – Com. Uff. n. 142 del 13.3.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla società G.S. Audax 1970 S. Angelo la sanzione dell’ammenda di € 250,00 per il comportamento posto in essere dai propri sostenitori, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società G.S. Audax 1970 S. Angelo chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della sanzione impugnata. Ammetteva la reclamante che all’arbitro furono mosse delle critiche per il suo operato, ma negava ogni altro addebito a carico dei propri sostenitori. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di essere stato, a fine gara, avvicinato da un sostenitore della squadra ospite, il quale, con fare minaccioso, lo insultò. Il dirigente dell’Audax presente, pur potendo, non intervenne. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti la reclamante e l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto. L’arbitro, invero, nei chiarimenti forniti avanti questo Collegio, ha notevolmente ridimensionato i fatti verificatisi al termine della gara in esame. Accertata in tal modo l’effettiva portata della condotta dei sostenitori, pur sempre riprovevole, ma di certo non eccessivamente grave, la Commissione ritiene congruo ridurre la sanzione. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla società G.S. Audax 1970 S. Angelo, riduce ad € 100,00 (cento/00) la sanzione dell’ammenda comminata alla medesima Società. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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