COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. FERMANA S.S.D. S.r.l. avverso sanzioni merito gara Trodica – Fermana, del 1.3.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 137 del 4.3.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. FERMANA S.S.D. S.r.l. avverso sanzioni merito gara Trodica – Fermana, del 1.3.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 137 del 4.3.2009. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche comminava all’U.S. Fermana S.S.D. S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 1.200,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro e ritenuta la recidiva specifica reiterata. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’.U.S. Fermana S.S.D. S.r.l. D., deducendone l’infondatezza e, soprattutto, l’eccessività e chiedendone, pertanto, in via principale l’annullamento, in subordine, una riduzione ai minimi previsti. Asseriva la reclamante che i propri sostenitori - peraltro mai responsabili di comportamenti particolarmente gravi nel corso dell’attuale stagione sportiva - nell’occasione, si limitarono a rivolgere alla Terna arbitrale le normali invettive, deplorevoli ma certamente non sanzionabili tantomeno nella misura comminata. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della Fermana, precisando che la Terna Arbitrale ricevette, nel corso della gara, reiterati insulti e minacce ed un assistente fu fatto oggetto di diversi sputi, alcuni dei quali lo attinsero alla schiena ed alla bandierina. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 1° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa. Le modalità e quindi la gravità specifica della condotta posta in essere dai sostenitori dell’U.S. Fermana S.S.D. S.r.l. nei confronti degli Ufficiali di gara, nonché la ritenuta recidiva specifica reiterata di cui all’art. 21 del Cgs (vedi Com. Uff. del CRM nn. 68, 95 e 116 della stagione sportiva in corso), giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla Società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Fermana S.S.D. S.r.l. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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